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29.06.2010
Ossigeno, iva al 4%
Quale trattamento fiscale riservare, ai fini IVA, alle cessioni di gas per uso terapeutico (come ossigeno, protossido di azoto e aria medicinale) dopo l'obbligo di AIC?
All'interpello di una azienda produttrice ha risposto l'Agenzia delle Entrate chiarendo le conseguenze fiscali del nuovo regime di immissione in commercio dei gas medicinali, ora considerati alla stregua dei medicinali.
Per rispondere al quesito posto, la Agenzia delle Entrate a interpellato l'Agenzia Italiana del Farmaco. Le modifiche nella normativa di settore non hanno inciso sulla qualificazione dei gas terapeutici e nessun provvedimento modificativo sull'applicazione dell'aliquota del 4 per cento e non quella del 10 per cento prevista per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
L'Agenzia del Farmaco ha precisato che "attualmente, solo i medicinali composti da solo ossigeno sono stati completamente assoggettati alla disciplina dei medicinali e ad essi "deve essere applicata la relativa disciplina prevista dal codice farmaceutico". E' tuttavia "evidente che l'ossigeno, e gli altri gas menzionati nel decreto ministeriale del 29 febbraio 2008, mantengono la loro irriducibile qualificazione tecnico-scientifica di gas per uso terapeutico".
In conclusione, "i prodotti composti da ossigeno e in seguito anche gli altri prodotti a base di gas ad uso terapeutico (che ancora non sono assoggettati alla disciplina dei medicinali), in ragione della loro composizione e del loro utilizzo, fermo restando la loro appartenenza alla categoria dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006, possono continuare ad essere considerati quali gas per uso terapeutico in un contesto normativo diverso da quello del decreto 219/06 e successive modificazioni".
L'Agenzia delle Entrata ha quindi concluso che "alle cessioni di gas per uso terapeutico - che presentino le caratteristiche tecniche evidenziate dall'AIFA - si renda applicabile l'aliquota agevolata del 4 per cento".
(Anmvi Oggi)
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